Disoccupazione ordinaria

Di cosa si tratta:

E' un'indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati. Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.).
Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.).
Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. Per quanto tempo A partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età.
Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.

Per quanto tempo
A partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età.
Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.

Quanto spetta
L’indennità di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, è pari al 60% della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40% per i mesi successivi. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione.L’importo massimo dell’indennità è di € 858,58 elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48.

Quando cessa
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
  • ha percepito tutte le giornate d'indennità spettanti
  • diventa titolare di pensione diretta
  • viene cancellato dalle liste di disoccupazione.
La domanda
Dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'impiego, si può presentare la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria agli uffici Inps più vicini al luogo di abitazione entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli”.

Da ricordare 
Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione ritenuta indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.

Il pagamento
L'indennità può essere riscossa:

  • con assegno circolare;
  • con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.

Si ha diritto all'indennità a partire:

  • dall'ottavo giorno successivo alla sospensione/licenziamento (o alla scadenza del periodo di mancato preavviso), se la domanda è stata presentata nei primi 7 giorni;
  • dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ed entro i termini previsti.
    In caso di licenziamento in tronco per giusta causa, tali termini vengono differiti di 30 giorni.
    In questo caso, quindi, si ha diritto all'indennità a partire:
  • dal trentottesimo giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata nei primi 38 giorni ;
  • dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo il trentottesimo giorno dal licenziamento.

L'indennità non può decorrere prima della data di iscrizione nelle liste di collocamento.
Per poter ottenere una seconda indennità, dopo un altro periodo
di lavoro, è necessario che sia trascorso il cosiddetto "anno mobile", cioè un periodo di 365 giorni a partire dalla data di inizio della prima prestazione.

N.B.
Dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'impiego, si può presentare la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria agli uffici Inps più vicini al luogo di abitazione entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it, nella sezione "moduli".

Elenco dei documenti da portare

  • Fotocopia iscrizione ufficio collocamento
  • MOD.DS22 debitamente compilato firmato e timbrato dai datori di lavoro (può essere inviato successivamente alla presentazione della domanda)
  • Copia modelli cud per chi presenta la domanda per la prima volta di due anni precedenti
  • Mod.detrazioni imposta
  • Dichiarazione per eventuali periodi di soggiorno all'estero
  • Dichiarazione per eventuali collaborazione (CO.CO.PRO ECC.)
  • Per il personale della scuola "certificato di servizio"
  • Fotocopia ultime 3 busta paga
  • Copia libretto lavoro con gli ultimi periodi di lavoro o modello c2 ufficio collocamento
  • Fotocopia permesso o carta di soggiorno in corso di validità ed eventualmente copia della ricevuta di richiesta di rinnovo
  • Fotocopia carta identità in corso di validità
  • Per i neo comunitari iscrizione anagrafica comunale
  •  Per richiede gli anf redditi dei coniugi ultimo anno

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