Detrazioni Mutuo Prima Casa

Detrazione IRPEF del 19%

Il legislatore ha introdotto la possibilità di beneficiare della detrazione del 19% sugli interessi passivi ed oneri accessori, relativi a mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale e sue pertinenze, vale a dire dove il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Chi ne ha diritto:

La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado).

Limiti dell'agevolazione:

Per i mutui stipulati dal 01 gennaio 2001 la detrazione spetta solo nel caso vengano soddisfatte le seguenti condizioni temporali:

  • L'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro un anno dalla data di acquisto;
  • L'acquisto deve essere avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla data di stipula del mutuo

Se si estingue l'originario contratto di mutuo e si stipula un nuovo contratto, si continua a beneficiare della detrazione anche se il soggetto mutuante (banca) è diverso da quello originario.

Per calcolare la parte di interessi sui quali calcolare la detrazione si applica la seguente formula:

costo di acquisizione dell'immobile x interesse pagati

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capitale dato in mutuo

Tra gli oneri accessori detraibili, da ricordare:

  • Le spese sostenute per la stipula del contratto di mutuo, come l'onorario del notaio con riferimento al contratto di mutuo, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca, l'imposta sostitutiva sul capitale prestato.

Come poter usufruire di tale detrazione:

Attraverso la dichiarazione dei redditi mod. 730 o mod. Unico la detrazione del 19% viene detratta dall'ammontare dell'IRPEF pagata o da pagare.

Iter per la preparazione della documentazione:

Il contribuente al momento della dichiarazione dei redditi dovrà produrre, il contratto di acquisto dell'immobile, il contratto di mutuo, le quietanze della banca relative alla quota interessi passivi pagati nell'anno di competenza. Se si tratta di nuovo acquisti si produrranno anche le fatture del notaio relative all'atto di acquisto e all'atto di mutuo, nonché la fattura relativa all'eventuale intermediazione.